Smaltimento

Piano di lavoro ASL ( Art.256 D.LGS 81/208)

Grazie alle attrezzature in dotazione, il personale tecnico si occupa del prelievo di campionature per l’analisi dello stato del materiale e lo invia presso laboratori autorizzati, della stesura di un piano di lavoro da presentare agli enti competenti e, successivamente, della completa rimozione. Tutta la documentazione, comprovante il regolare smaltimento dell’amianto a norma di legge, viene rilasciata al committente al termine delle operazioni.  Per evitare un accidentale esposizione alle fibre dell’amianto, è necessario trasmettere alle ASL competenti un piano di lavoro indicante le modalità con cui si intende procedere allo smaltimento; dopo una prima valutazione del piano, vengono definite le prescrizioni operative. 

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    La normativa stabilisce e procedure operative di rimozione e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione e smaltimento amianto. In particolare, i criteri utilizzati per valutare la veridicità delle condizioni sono:

    • contesti a rischio igienico e sanitario che possono determinare un immediato intervento; 
    • interventi soggetti a vincoli organizzativi, dimostrati dall’impresa esecutrice e dal committente, al fine di garantire continuità nell’erogazione di servizi;
    • presenza di materiali e strutture danneggiate per cui risulta necessario intervenire per evitare la dispersione di fibre nocive;
    • interventi necessari a causa del rinvenimento della presenza di amianto in cantiere. 

    L’Organo di Vigilanza è l’unico che può eventualmente formulare una richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro, senza obbligatoriamente rilasciare pareri sulla dichiarazione pervenuta. Grazie allo strumento di notifica è possibile effettuare lavori di manutenzione, di bonifica senza rimozione dell’amianto e di raccolta e smaltimento rifiuti tossici.