L’attività di bonifica amianto consiste nel rimuovere le lastre, previo trattamento, dalla copertura e nel conferirle in discarica debitamente sigillate. Dato che la copertura in cemento amianto potrebbe rilasciare fibre se viene abraso, segato, perforato, spazzolato o deteriorato, si deve prestare attenzione a salvaguardarne l’integrità in ogni fase di lavoro.
La rimozione è l’intervento più oneroso nell’immediato perché comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti e l’installazione di una nuova copertura, ma ha il vantaggio di sollevare dalla necessità di attuare un programma di controllo e manutenzione dei materiali contenti amianto in sede.
Nel corso delle operazioni di bonifica di vecchie coperture, le fibre di amianto in superficie possono staccarsi facilmente e le polveri contenenti amianto possono essere presenti sul solaio o nei punti di sovrapposizione e foratura/ancoraggio delle lastre. Quindi si deve intervenire con cautela nella manipolazione dell’amianto durante la fase di bonifica al fine di evitare rischi per operatori ed ambiente.
Il cantiere deve essere opportunamente recintato e fornito di specifica segnaletica riguardante la presenza di amianto eternit. Il personale presente nel cantiere, estraneo alle lavorazioni, viene preventivamente informato e nel corso dei lavori è interdetto l’accesso alla zona lavori; ad ogni operatore sono forniti adeguati D.P.I. come da normativa CEE:
Le lastre, prima di qualsiasi manipolazione, dovranno essere preventivamente trattate con prodotti incapsulanti, applicati con pompe airless, al fine di bloccare le fibre libere. Il prodotto utilizzato deve avere un colore ben visibile per permettere di riconoscere le zone della copertura già bagnate.
Dopo l’asciugatura del prodotto incapsulante ha inizio la fase dello smontaggio dei gruppi di fissaggio costituiti da viti, ganci o altro da compiersi con strumenti manuali o a batteria (anche provvisti di sistema aspirante delle polveri) senza mai impattare con violenza sulla superficie delle lastre. Una volta che le lastre sono libere, si provvede alla rimozione e la realizzazione del pallet per il conferimento in discarica. Se la copertura su cui si opera garantisce la tenuta, esso può essere realizzato in quota; diversamente le lastre devono essere calate a terra, a mano o con mezzi di sollevamento, per essere impilate sopra ad un ampio telo plastico sovrastante un pallet in legno e bagnate ancora con incapsulante ai lati della pila e sulla faccia in precedenza non trattata.
La sigillatura del telo plastico è garantita da nastro adesivo o film termoretraibili. Eventuali frammenti di lastra andranno posti in sacchetti tipo “big bag”.
Rimozione manufatti in cemento amianto
Sono frequenti e verosimilmente in aumento interventi su materiali contenenti amianto in matrice compatta diversi dalle lastre di eternit. In merito alla bonifica di canne fumarie e tubazioni site in ambienti confinati, si precisa che l’intervento dovrà essere effettuato con tecnica del glove bag, quando possibile (tratti di piccole dimensioni), o comunque all’interno di un confinamento statico e con procedura di restituzione finale (campionamenti in S.E.M).
Per confinamento statico si intende la rimozione di tutto quanto asportabile dal locale in cui deve essere effettuato l’intervento e il rivestimento con teli di polietilene delle parti e/o impianti fissi, porte e finestre, pavimenti.
Le modalità di rimozione e trattamento saranno quelle previste dal D.M. 06.09.1994 punto 7b per quanto attiene al trattamento incapsulante preliminare, movimentazione senza rotture, attrezzature manuali, imballaggio, pulizie etc.
Bonifica materiale in cemento amianto depositato a terra
Va ricordato che é vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee.
Per il recupero e lo smaltimento di lastre a terra è prevista la procedura agevolata di presentazione della sola notifica.
Quando non si tratti di lastre esplicitamente abbandonate (generalmente in campagna o lungo i cigli delle strade), è opportuno integrare la notifica con una dichiarazione del proprietario inerente le circostanze del ritrovamento o la presenza del materiale nella propria pertinenza corredata di fotografie.
Le lastre rinvenute a terra dovranno essere comunque trattate con prodotti incapsulanti e sigillate all’interno di appositi pallet per essere poi conferite alla discarica autorizzata.
Gli imballaggi prodotti andranno poi etichettati con indicante la presenza di amianto. I pallet così confezionati andranno temporaneamente alloggiati in un’area isolata e protetta del cantiere affinché non vengano danneggiati gli involucri.
Tutte le operazioni di rimozione del materiale contenente amianto sono eseguite nel rispetto della normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro e di quella specifica (D. Lgs. 81/08), che disciplina l’attività di rimozione di materiali contenenti amianto.
Al termine dei lavori viene rilasciata tutta la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento del materiale rimosso in Impianto autorizzato.
Bonifica di fibre minerali
La Regione Lombardia ha adottato con decreto 13541 del 22 dicembre 2010 le “Linee Guida per la Bonifica di Manufatti in Posa Contenenti Fibre Vetrose Artificiali” finalizzate alla riduzione del rischio durante le attività di bonifica di manufatti già in posa e pertanto da considerarsi rifiuto in quanto destinati allo smaltimento. Le linee guida non prendono in considerazione le esposizioni legate alle fasi produttive delle fibre artificiali vetrose e alla posa dei manufatti che le contengono.
Il documento è rivolto alle imprese che effettuano interventi di bonifica di manufatti già in opera alla data di approvazione delle linee guida, nonché agli organi di controllo a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazione. Nel documento sono evidenziati i metodi e le procedure da seguire durante la rimozione, trattamento e bonifica delle diverse tipologie di FAV, caratterizzate da una specifica biopersistenza in funzione della composizione chimica (contenuto in ossidi alcalini/alcalino-terrosi) e del diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza.
L’impresa che effettua la bonifica dei manufatti in posa adotterà le misure operative sulla base delle certificazioni analitiche delle fibre contenute nel manufatto oggetto di bonifica e rilasciate da laboratori accreditati. In alternativa alla certificazione analitica, l’impresa che effettua la bonifica potrà attestare ai fini della tutela della salute, la biosolubilità o la non pericolosità delle fibre contenute nel manufatto in posa ed oggetto di bonifica, anche sulla base di certificazioni di prodotto rilasciate da enti di certificazione, quali ad esempio EUCEB e RAL. La documentazione, relativa alle certificazioni, dovrà essere conservata in sede di cantiere ed esibita all’organo di vigilanza in caso di controlli.
Le operazioni di bonifica non comportano l’obbligo da parte dell’impresa esecutrice della presentazione alla ASL, territorialmente competente per il luogo della bonifica, del piano di lavoro (art. 256 D.Lvo 81/08); tuttavia l’impresa è tenuta ad effettuare la valutazione del rischio, secondo gli obblighi normativi o il Piano Operativo di Sicurezza (POS) in caso operi in un cantiere temporaneo mobile come definito ai sensi del Titolo IV del D.Lgs 81/08.