Dispositivi anticaduta

L’esecuzione in sicurezza dei lavori in quota è subordinata, nella maggior parte dei casi, all’impiego di dispositivi di protezione collettiva. Qualora questo non sia possibile, é necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi associati come previsto dall’     art. 115 D.Lgs. n. 81/2008.

Per comprendere meglio il dettato della norma può essere utile fare riferimento alla normativa europea riguardante i       UNI EN 363:2008, «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute».

Le cadute dall’alto determinano spesso infortuni gravi con lesioni permanenti e, in alcuni casi, la morte. Particolarmente pericolose sono tutte le attività svolte su coperture industriali in funzione dell’altezza, della tipologia costitutiva e dell’inclinazione.  Per approfondire i casi che sottopongono il lavoratore ad una condizione di rischio per violazione delle norme di sicurezza, si rimanda al riferimento legislativo degli art. 589 e 590 del      Codice Penale

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    La maggior parte delle coperture non è praticabile in quanto l’accesso e il transito di persone è vietato senza la predisposizione di mezzi o misure di sicurezza, come i dispositivi anticaduta, e contro i rischi di sfondamento.  La normativa UNI 8088 conferma che la presenza di lucernari non accessibili sulla superficie da trattare rende l’intera copertura non praticabile. 

    Quindi, prima di qualsiasi intervento dovrà essere valutato il grado di praticabilità delle area da trattare al fine di disporre le misure di sicurezza quali:

    • adeguati sistemi di accesso (scale fisse, ponteggi, scale semplici portatili, ecc)
    • opere provvisionali (ponteggi, camminamenti, reti sicurezza, dispositivi di ancoraggio); dispositivo di protezione individuale (DPI), 3° categoria.
    • in relazione all’altezza da raggiungere e all’eventuale trasporto di attrezzature, è preferibile (in alcuni casi obbligatorio) utilizzare ponteggi anziché scale semplici a pioli.

    Queste ultime, possono essere utilizzate previa una corretta valutazione dei rischi, solo per superare il dislivello e non trasportare anche materiali di vario genere.

    Tra i dispositivi di sicurezza collettiva che possono essere utilizzati singolarmente o associate, a protezione dei lavori svolti, privilegiando le misure di sicurezza, sono:

    • ponteggi metallici fissi;
    • parapetti di protezione lungo i lati verso il vuoto;
    • assiti di chiusura dei lucernari e delle aperture presenti sulla copertura;
    • predisposizione di camminamenti su solai non portanti;
    • sottopalchi di sicurezza e di servizio;
    • reti di protezione anticaduta;
    • dispositivi di ancoraggio per l’utilizzo di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (come le linee vita).

    Le misure di sicurezza elencate hanno carattere esemplificativo e non esaustivo, pertanto per alcuni particolari costruttivi possono risultare incomplete.